Consulta le risposte alle domande più frequenti su iscrizioni, contributi e prestazioni.
No, il contributo complessivo del lavoratore è ad integrale carico dell’azienda.
Sì, se hanno un contratto a tempo indeterminato;
Sì, in quanto la tipologia del contratto assimila il dipendente, a tutti gli effetti, ad un contratto a tempo indeterminato salva la liberalità dell’azienda di iscrivere anche i tempi determinati su base annuale.
In tal caso l’azienda dovrà iscrivere tutti i tempi dipendenti a tempo indeterminato;
No, poiché contrattualmente l’assistenza sanitaria spetta ai dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato;
Sì, sino alla prima scadenza del successivo 1° aprile.
Ferma restando la responsabilità dell’azienda per il mancato adempimento della disposizione del CCNL, viene riproporzionata in dodicesimi fino al 1° aprile successivo.
Il versamento alla Cassa, dell’importo comunicato, deve essere effettuato in unica soluzione
Sì, in quanto Cassa Salute Più è iscritta all’anagrafe dei Fondi e rispetta i requisiti del decreto Sacconi, a tal proposito vedi i documenti e moduli.
I contributi versati dall’azienda alla Cassa non costituiscono reddito da lavoro dipendente, pertanto le suddette quote non sono assoggettate ad aliquota IRPEF. L’azienda, sui suddetti versamenti, non versa la contribuzione INPS piena, ma il 10% a titolo di contributo di solidarietà.
Le spese liquidate direttamente o rimborsate dal piano sanitario, non possono essere portate in detrazione da chi ne ha diritto.
Le spese non rimborsate dal piano sanitario, come ad esempio le franchigie o le garanzie non previste e quindi pagate direttamente dall’assicurato, possono essere portate in detrazione da chi ne ha diritto.